lunedì 13 luglio 2015

Progetto: i Auditor A Cura P. Ind Simone Leandrini- Formatore AIFeCS- Centro MicrocosmoPoint Livorno

Progetto: i Auditor
A Cura P. Ind Simone Leandrini- Formatore AIFeCS- Centro MicrocosmoPoint Livorno
Il progetto è nato nel 2013 attraverso lo studio e l’analisi circa l’utilizzo di una applicazione per smartphone e tablet “iAuditor” rilasciata da “Safetyculture"; applicazione che si pone come obiettivo quello di sfruttare le potenzialità dei nostri smartphone e dei nostri tablet per andare a condurre sopralluoghi nei luoghi di lavoro.
Dopo una fase iniziale di studio ed analisi della applicazione ci siamo resi conto che la stessa poteva in realtà aumentare le nostre vedute, non solo riportare su uno smartphone o tablet una mera checklist di verifica, ma ben si creare strumenti ad hoc per ogni settore, creare per ogni qualsivolesse audit il relativo strumento di analisi, riuscire a definire report di analisi degli audit condotti senza dover impegnare tempo aggiuntivo con fasi di back-office, o di analisi dati e successivi report da inviare al cliente. 
A metà 2014 capivamo che più realizzavamo gli strumenti precedentemente definiti, e più che stavamo ponendo le basi per un ulteriore salto di qualità….creare un vero e proprio ambiente da mettere a disposizione dell’utente il quale, una volta scaricata l’applicazione (iAuditor è resa in forma gratuita da Safetyculture tramite AppStore e GooglePlaystore) poteva non solo scegliere i templete a lui più funzionali (ogni templete è uno strumento di analisi che l’Applicazione sfrutta) ma ritrovare un ambiente simil-database, e dove non trovasse il proprio templete per il proprio settore o caso di intervento, richiedere che questo fosse realizzato.
Oggi infatti mettiamo a disposizione la possibilità di realizzare templete ad hoc su richiesta, mettiamo a disposizione i templete già realizzati tramite il portale iclhub.it ed un prossimo in fase di pubblicazione a breve, seminari tecnici sul territorio in cui portiamo la nostra conoscenza nell’utilizzo dell’applicazione e nelle logiche di programmazione dei templete.
Questo impegno si sta rinnovando nel tempo attraverso un pensiero comune che ci vede impegnati a voler realizzare un prossimo ambiente di sviluppo volto a fornire all’utente il suo spazio personale ospitante i suoi strumenti, i suoi audit, i videotutorial e tanto altro.
Oggi queste logiche permettono al professionista (ma non solo anche a membri interni d’azienda) la possibilità di compiere attività di audit in loco, documentare tramite fotografie, video, i vari punti di analisi; crearsi il proprio templete o ritrovare un templete già predisposto per quel settore; condurre l’audit e nel tempo stesso della conclusione dell’audit creare il report, farlo sottoscrivere ai partecipanti e condividerlo con gli stessi istantaneamente.
Al tempo stesso può sempre tramite la APP condurre la realizzazione di una valutazione dei rischi e relativo documento (uno degli ultimi elaborati ci permette la creazione di un DVR ai sensi delle Procedure standardizzate oppure la conduzione della Valutazione dei dati oggettivi Stress Lavoro correlato).
I risultati ad oggi sono evidenti e apprezzabili fin dai primi utilizzi:
Riduzione dei tempi di conduzione dell’audit del 300%!
Eliminazione delle attività di back-office (se non per una impaginazione dei report più personalizzati)
Esportazione dei report in formati differenti (Word, Csv, Pdf …. )
Invio e condivisione dei report di audit immediati a fine attività
Evidenza della conduzione dell’audit in loco 

Implementazione nei report di audit di materiale multimediale (senza dover utilizzare editor grafici, testuali, copia e incolla di immagini in documenti di testo)”


venerdì 10 luglio 2015

La Corretta Formazione e il ruolo delle Agenzie Formative

La Corretta Formazione e il ruolo delle Agenzie Formative

A cura di Dott.ssa Laura Cioni Presidente AIFeCS- Direttore Microcosmo (MicrocosmoPoint)

Si definisce Ente di formazione (a volte anche agenzia formativa) un organismo di natura privata (come associazione, cooperative etc.) che svolge come suo compito principale la formazione, non solo professionale, delle persone (sia giovani che adulti) e formazione obbligatoria per le aziende.
L’Ente di formazione ha il compito di nominare un Responsabile dei progetti formativi che redige e segue gli avalli dei progetti formativi agli organi preposti (dipende dalle tipologia di corso), nomina e si accerta che ci sia un tutor a disposizione del docente e discente. Il tutor di formazione è infatti un particolare lavoratore che generalmente opera all'interno di un centro formativo e accompagna gli allievi di un corso di formazione nel processo di apprendimento. Il tutor dovrebbe anche saper padroneggiare le metodologie e le tecniche di apprendimento per aiutare il docente nella scelta di quelle che sono più adatte agli obiettivi formativi e alle caratteristiche delle persone in formazione. Egli svolge un ruolo "cerniera" tra le esigenze degli allievi e dei docenti perciò è responsabile del buon andamento di un corso di formazione e ne garantisce la continuità. Il Responsabile al termine del percorso formativo valuta l’apprendimento, il gradimento e segue la formalità del corso di formazione procedendo poi alla corretta erogazione dell’attestato di frequenza o qualifica.
Le agenzie Formative specialmente quelle riconosciute dalle Regioni e Certificate hanno l’obbligo di rispettare requisiti e veridicità su corsi di formazione. La strutturalità complessa di una agenzia fa si che i corsi erogati abbiano controlli a diversi step rispettando quindi non solo l’erogazione ma anche tutti i processi burocratici che tale servizio richiede a diversi livelli. La formazione è il primo passo fondamentale per sensibilizzare le aziende sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. La corretta ma soprattutto “la Formazione” deve avvenire rispettando tutti i requisiti di legge e l’ente erogatore deve accertarsi sull’efficacia della stessa. La formazione per i professionisti non deve essere presa come un veicolo di introito ma deve essere un servizio: 1- erogato 2- rispetti tutti i requisiti 3-abbia efficacia 4- abbia un controllo.
Io rappresento due realtà: Microcosmo e AIFeCS che da anni sono a fianco dei professionisti che credono nella formazione efficace e che rispettano la burocrazia che accompagna la corretta erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
I professionisti formatori che afferiscono alla struttura e che hanno aderito all’apertura di centri formativi  in franchising sono selezionati accuratamente, altamente qualificati accompagnati nel loro percorso formativo e nel percorso burocratico e vengono valutati attentamente da una commissione scientifica nominata ad hoc.
Tutti coloro che operano nel settore di "igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" possono, oggi, avere una propria agenzia formativa che rispetta una strutturalità piramidale ed è affidabile e di grande supporto tecnico e tecnologico. I centri formativi, in base alle Regioni in cui operano, ricevono tutti i riconoscimenti necessari per una corretta erogazione della formazione. Le strutture capofila, che rappresento, mettono a disposizione il proprio know-how, i progetti formativi validati e tutto ciò che necessita per la corretta erogazione di corsi di formazione nel rispetto della legge vigente.
Mettiamo a disposizione dei centri l’innovazione: piattaforma e-learning e aule virtuali che rispettano i requisiti dell’accordo Stato Regioni affinchè i centri abbiamo a disposizione la tecnologia che occorre per la formazione e che permette di creare una cooperazione e collaborazione diretta tra Point. Questo fa si che i Centri Formativi “Point” siano potenziati e abbiano un enorme opportunità di crescita e siano al passo con le nuove tecnologie.
Studi recentissimi (esperiti negli USA) hanno evidenziato che l’indice di utilizzo dell’e-learning è in forte aumento e che oggi il 40% dei corsi viene erogato in modalità e-learning. A livello internazionale addirittura una media del 75% dei docenti fa ricorso a tale metodo di insegnamento. Gli stessi studi hanno evidenziato un enorme vantaggio economico sia per chi eroga il corso che per le aziende tant’è che si parla di un risparmio che oscilla tra il 60 ed il 70% ma oltre a questo ci sentiamo di poter evidenziare senza timore di smentite che determina anche un ulteriore vantaggio importante poiché il corso può essere seguito in orari e giorni diversi da quelli in cui il discente esercita la propria attività lavorativa e quindi, nel caso di dipendenti, fuori dall'orario ordinario di lavoro
Punti di forza tecnici dell’e-learning sotto il profilo legale: dati tecnici che nascono dalla registrazione dei dati degli accessi del discente e che costituiscono fonte di prova legale e controllo capillare di qualsiasi attività svolga il discente durante la visione del corso.
Per aumentare le opportunità dei nostri centri e per fa si che la formazione sia ad alti livelli, Microcosmo ed AIFeCS hanno messo a disposizione l’apertura anche di aule virtuali, in modo che tutti i centri potranno erogare formazione di ogni tipo e con elevato livello, in quanto parteciperanno discenti di ogni Regione appartenenti ad organi di controllo e vigilanza con alta esperienza in diverse materie e settori.
 Il marchio Microcosmo e AIFeCS offrono ai professionisti, ai corsisti, agli organi di controllo diversi vantaggi:
a) Ai centri formativi offriamo una continua formazione ed un supporto tecnico dando loro i triplici riconoscimenti ed accreditamenti per una corretta erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata in maniera ferrea dalla normativa vigente. La grande collaborazione tra i vari centri fa sî che sussista un continuo scambio di idee, esperienze ed una continua crescita per tutti i soggetti, raggiungendo cosî alti livelli di qualità nel settore della sicurezza.
b) Ai corsisti offriamo la certezza e la validità di una corretta formazione per quanto riguarda le erogazioni dei corsi e le relative attestazioni ricevute, secondo la legge vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; la formazione è infatti soggetta al triplice controllo dei percorsi formativi: accreditamento regionale, certificazioni di qualità e accreditamento e validazione dei percorsi da parte dell´organo paritetico. Offriamo inoltre la possibilità di seguire comodamente da casa la formazione per quanto previsto.
 c) Agli organi di controllo viene data l´opportunità di poter verificare in tempo reale e direttamente online la veridicità dell´attestato rilasciato per la frequenza di corsi e-learning, ovvero, di contattare direttamente la sede principale per analoga verifica relativamente ai corsi in aula. Mediante la comunicazione dei codici presenti all´interno dell´attestato possono essere controllati e verificati i percorsi formativi e la relativa validità della formazione e dell´attestazione.
Il motto: “la corretta formazione è prevenzione”.

 opportunità per i neo laureati. Intervista Radio Rosa 

V convegno Na-le A.Co. Foto rappresentative del convegno organizzato da Microcosmo e AIFeCS per una crescita professionale dei professionisti che operano nella sicurezza

Servizio TG. 

lunedì 6 luglio 2015

La Formazione Finanziata e i Fondi Interprofessionali. Elisa Barbagli

La Formazione Finanziata e i Fondi Interprofessionali
A cura di Elisa Barbagli Segretario Generale AIFeCS- Resp. Progetti Formativi Microcosmo (MicrocosmoPoint)

Dal 1978 le imprese private e, dal 2009, anche le municipalizzate ed ex Aziende di Stato, versano all’INPS per i propri dipendenti a tempo determinato ed indeterminato un 1,61%  del monte retribuzioni come indennità di disoccupazione involontaria.
Con la Circolare 36 del 18 novembre 2003, anno in cui sono stati istituiti i primi Fondi Interprofessionali in applicazione di quanto previsto dalla L. n.388 del 2000,  viene data alle imprese la possibilità di trasferire al fondo interprofessionale prescelto una quota pari allo 0,30%  di tale contributo e destinarlo al finanziamento delle attività formative dei propri dipendenti.
L’ adesione dell’impresa ad un fondo è volontaria e deve essere comunicata all’INPS attraverso il Modello di denuncia contributiva nel quale deve indicarsi  il Fondo prescelto con il relativo codice oltre che il numero dei dipendenti per cui l´impresa versa il “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”. Tale Modello deve essere utilizzato anche per l’eventuale revoca dell´adesione.
Molteplici sono i vantaggi per le aziende:
-nessun costo aggiuntivo: con l’adesione al fondo infatti l’azienda non deve sostenere alcun onere aggiuntivo rispetto al versamento del contributo all’INPS che è già obbligatorio. Si tratta solo di esplicitare una scelta mettendo a frutto cifre che comunque dovrebbero essere versate all’INPS; qualora l’azienda non aderisca a un Fondo interprofessionale per la formazione continua non potrà intervenire sulla gestione di queste risorse che verranno gestite automaticamente dal sistema pubblico.
-libertà, velocità di adesione e assenza di vincoli: l’azienda può decidere di aderire a qualsiasi fondo indipendentemente dal numero di dipendenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
La scelta per aderire e la revoca dell’adesione possono essere effettuate ogni mese, poiché il modello "Uniemens" da utilizzare per effettuare tali comunicazioni all'INPS viene compilato con questa cadenza da chi elabora le buste paga. La legge 2/09 inoltre ha consentito, in presenza di determinate condizioni,  la portabilità di quanto accantonato in un Fondo ad uno nuovo.
La formazione finanziata attraverso Fondi è pertanto un’opportunità che permette alle  aziende di aggiornare e  consolidare le competenze dei propri dipendenti; i fondi interprofessionali infatti finanziano interventi di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento continuo dei lavoratori dipendenti delle aziende che hanno aderito ai fondi e che sono in regola con i versamenti dei contributi integrativi per la disoccupazione involontaria 
Le modalità con cui i Fondi erogano quanto maturato dalle imprese aderenti sono diverse:
-bandi che vengono pubblicati periodicamente dal Fondo ed ai quali le imprese devono partecipare presentando, entro i termini stabiliti, un Piano Formativo che viene valutato ed inserito in una graduatoria di aggiudicazione;
-accantonamento del capitale in un “conto” che rimane sempre disponibile per l’azienda nei modi e nei tempi che essa ritiene più opportuni, senza dover partecipare ad alcun bando.
Pertanto aderire ad un fondo e usufruire dei vantaggi della formazione finanziata significa comunque, per le imprese, seguire regole ben precise.
Per questo AIFeCS e Microcosmo si sono poste a disposizione delle aziende e dopo aver effettuato una valutazione dei vari Fondi, hanno individuato quello maggiormente rispondente alle necessità delle aziende stesse, in termini di accessibilità, tipologia dell’offerta di contributi, tempistiche, quantità e complessità delle modalità di finanziamento.
AIFeCS e Microcosmo, con il loro team di consulenti esperti,  sono quindi a fianco delle aziende in tutti gli aspetti formativi, burocratici e amministrativi della formazione finanziata. 
IV Convegno Naz.le A.Co. (Elisa Barbagli)
V Convegno Naz.le A.Co (Elisa Barbagli)

venerdì 3 luglio 2015

La soluzione al D.Lgs. 231/2001, distinguendosi.

La soluzione al D.Lgs. 231/2001, distinguendosi.
A Cura Ing. Claudio Zini- Coordinatore  Network231
Come noto, con il D.Lgs. 231/01, il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità diretta a carico dell’Impresa per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio di essa.
Dall’anno 2007, tra i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 sono stati ricompresi anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’Igiene e della Salute sul Lavoro.
Nell’anno 2011 sono stati aggiunti anche varie tipologie di reati commessi in violazione di norme di carattere ambientale.
Nell'anno 2014 è stato introdotto nel sistema giuridico italiano il reato di autoriciclaggio, rendendolo anche reato presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.
Soprattutto a seguito di queste modifiche i potenziali effetti di questo Decreto sull’attività delle Imprese sono assolutamente rilevanti. Il coinvolgimento dell’Impresa dovuto ad un reato cagionato da persone che a vario titolo operano nella stessa può avere notevoli conseguenze, non solo in termini di sanzioni (pecuniarie e interdittive), ma anche sulla sua immagine.
Come dovrebbe esser noto l'impresa (non la persona fisica) può esimersi da responsabilità solo se dimostra di essersi organizzata in modo tale da presidiare il rischio di commissione del reato verificatosi. Network231 si occupa proprio di questo: assistere l'impresa nell'adeguare la propria organizzazione ad adempiere a quanto richiesto dal decreto.

L’attività di formazione si orienta su tre grossi filoni sintetizzati di seguito.
Formazione per aziende : trattasi di formazione di base e/o specifica  che ha come obiettivo la trasmissione dei principi del D.Lgs. 231/2001 allo scopo di fornire alle imprese gli strumenti concettuali e metodologici per potere gestire in modo adeguato un progetto di implementazione e gestione di un modello organizzativo e gestionale come previsto dal D.Lgs. 231/2001. (Può essere svolta sia in aula sia presso il cliente.)
Formazione per professionisti: trattasi di formazione di base e avanzata per professionisti operanti nel campo del D.Lgs. 231/2001 a servizio delle imprese oltre che per professionisti che intendono specializzarsi.
Convegni: in questo ambito sono raggruppate tutte le iniziative su scala nazionale nelle quali sono raccolti vari relatori professionalmente riconosciuti a livello nazionale come esperti di settore.

Convegni organizzati da Microcosmo e AIFeCS
V Convegno Naz.le A.Co. Dott R. Guariniello


IV Convegno Naz.le A.Co Avv L. Mirco



mercoledì 1 luglio 2015

Diligenza del "buon padre di famiglia" e Imprese familiari: La formazione

Diligenza del "buon padre di famiglia" e Imprese familiari: La formazione

Dott. Matteo Micheli – esperto Ergonomo
Troppo spesso si pensa che il "buon senso" possa essere la chiave di lettura per risolvere tutte le problematiche relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, così facendo però alcuni comportamenti contrari alle norme con il passare degli anni si auto-legittimano e si diffondono affermando la "cultura della non sicurezza". Una delle poche barriere da anteporre a questo subdolo meccanismo è la formazione. Negli ultimi anni si sono accesi i riflettori sull'importanza della formazione, come se fosse la novità dell'ultima ora, purtroppo non è così, pensiamo alla Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, invitava gli stati a considerare "che, per garantire un miglior livello di protezione, è necessario che i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano informati circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure occorrenti per ridurre o sopprimere questi rischi". Ricordiamo che qualche mese dopo l'emanazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il Ministro del Lavoro ed il Ministro della Sanità individuarono i contenuti minimi della formazione dei lavoratori (D.M.16 gennaio 1997). All'articolo 1 del sopraccitato decreto venivano elencati i contenuti della formazione dei lavoratori che dovevano essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e dovevano riguardare almeno:
-i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
-nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
-cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
Il legislatore, lungimirante, richiedeva che durante il percorso formativo fosse dato spazio alla comunicazione in relazione alla partecipazione attiva dei lavoratori. Ciò ha anticipato la campagna 2012-2013 dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro "Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi". Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro la parola formazione compare più di 1000 volte, è chiaro l'intento di volere dare il giusto peso a quest'attività che, se organizzata in modo "sufficiente ed adeguato" potrà svolgere una reale funzione di dispositivo di protezione collettiva. Purtroppo non tutti i lavoratori hanno l'obbligo di partecipare a programmi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pensiamo ai lavoratori autonomi (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali ), o i componenti dell'impresa familiare che (purtroppo) non vengono equiparati ai lavoratori c.d. subordinati, mi chiedo cosa penserebbe oggi Bernardino Ramazzini.
Sotto il profilo giuridico sembra che i conti tornino, infatti "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25 comma 2 della Costituzione Italiana). Eppure c'è da dire che sotto il profilo culturale il tutto è un po'carente. Nella pratica chiediamo a tutti i datori di lavoro di garantire "sino alla pedanteria" una formazione sufficiente ed adeguata, perché attraverso un'informazione, una formazione ed un addestramento (reale) i dipendenti ricevano una specie di "educazione al rischio", ciò rende sia il datore di lavoro che lo Stato sicuri, o quasi, che i lavoratori non andranno incontro ad infortuni e/o malattie professionali perché il loro comportamento sarà guidato dalla nuova educazione e non dalla consuetudine. Allora perché per i lavoratori autonomi e per i componenti delle imprese familiari tutto ciò non è obbligatorio?
Secondo un noto Procuratore Generale "...questa apparente attenuazione degli obblighi trova la sua giustificazione nel vincolo familiare", questo fa pensare proprio al concetto della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 del Codice Civile), un concetto nobile ma poco applicabile nel contesto della sicurezza sul luogo del lavoro. Facciamo un esempio banale: il titolare di un'impresa familiare che da anni lavora con una macchina a norma ma in modo scorretto; tale soggetto considerando che quello fin ora utilizzato sia il metodo giusto per lavorare, trasferirà con la "diligenza del buon padre di famiglia" il suo modo non idoneo di operare al figlio/operaio. Proprio per colpa della consuetudine si trasferiranno dei concetti e dei modi di lavorare errati. La differenza tra consuetudine e legge? Tutta la nostra tradizione giuridica è dominata dalla distinzione tra questi due modi tipici di produzione del diritto. La consuetudine rappresenta il modo spontaneo, naturale, incosciente, informale, contrapposto a quello riflesso, artificiale, cosciente, formale. La forza da cui scaturisce è la tradizione; la forza da cui nasce la seconda è quella di una volontà dominante. Allora bisognerà aspettare che qualche "portatore d'interesse" spinga con forza il cambiamento della legge? Probabilmente passeranno dei decenni e una volta cambiata la legge potrebbe essere un abominio.
La soluzione auspicabile è quella di svegliare le coscienze dei titolari dell'impresa familiare affinché affrontino i temi della sicurezza nei luoghi di lavoro con responsabilità e professionalità, per attuare tale percorso le Regioni tramite le AA.SS.LL., il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), gli organismi paritetici e gli enti di patronato potrebbero svolgere attività di informazione, assistenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato

(Albert Einstein).
Prof Beniamino Deidda Gia procuratore Generale Toscana, Dr Petrioli Direttore ASL, Moderatore Avv Vanina Zaru

Dr. Raffaele Guariniello procuratore,  Vice presidente AIFeCS.... leggi e formazione