mercoledì 30 dicembre 2015

Augurandoti Buon anno ti regaliamo un corso Formatore



Corso organizzato con CNTDP... vieni a visitare le nostre strutture!
ISCRIZIONI ENTRO 19 GENNAIO.... CODICE 01/2015LC

La corretta formazione per macchine e attrezzature

A QUALI ATTREZZATURE SI RIFERISCE L' Accordo del 22 Febbraio 2012?
Le attrezzature soggette all’ abilitazione sono:
- carrelli elevatori semoventi frontali, telescopici e rotativi;
- piattaforme elevabili (PLE) in quota con e senza stabilizzatori;
- gru a torre a braccio orientabile;
- gru per autocarro;
- trattori agricoli o forestali (per questi il termine è differito);
- macchine movimento terra: pale caricatrici frontali (> 45 q), escavatori (> 60 q), terne, escavatori a fune, autoribaltabili a cingoli (> 45 q);
- pompe da calcestruzzo

 I CORSI DA EFFETTUARE
- Gli operatori che erano in possesso di un attestato valido prima dell’entrata in vigore della normativa di riferimento, sono tenuti ad effettuare un corso di aggiornamento di minimo 4 ore entro il 12/03/2015.
- Gli operatori che non hanno mai effettuato corsi devono immediatamente seguire un corso di formazione abilitante alla specifica attrezzatura da utilizzare.
Gli addetti all’ uso di più attrezzature devono seguire i corsi corrispondenti ad ogni singola attrezzatura utilizzata.
CASO SPECIFICO PER LE SOLE MACCHINE AGRICOLE-  LA PROROGA PER LE MACCHINE AGRICOLE Con la conversione in legge del Decreto del Fare – Legge 9 agosto 2013, n. 98 (art. 45 bis) – è stato prorogato il termine di entrata in vigore della suddetta norma esclusivamente per le macchine agricole, ovvero per i veicoli riconducibili all’art. 57 del Codice della Strada, ossia ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se questi ultimi omologati come macchine agricole.
RICONOSCIMENTO DEI CORSI effettuati di cui al 9.1 dell’Accordo 22 febbraio 2012 (riconoscimento della formazione pregressa):
“limitatamente alle sole macchine agricole sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell’Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015 (entro 22 marzo 2017)”.
POSSESSO DELL’ESPERIENZA DOCUMENTATA di cui al punto 9.4 dell’accordo 22 febbraio 2012: “l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017”.
TERMINE DI VALIDITÀ DELLA NORMA TRANSITORIA di cui al punto 12 dell’accordo 22 febbraio 2012:
“i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell’uso delle sole macchine agricole devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data” (ovvero 22 marzo 2017). Nota bene: l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro (che devono essere di proprietà dell’azienda) viene comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
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CORSO GRATUITO FORMATORI ORGANIZZATO DA AIFeCS CON CNTDP (vedi sotto)

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Le agenzie Formative specialmente quelle riconosciute dalle Regioni e Certificate hanno l’obbligo di rispettare requisiti e veridicità su corsi di formazione. La strutturalità complessa di una agenzia fa si che i corsi erogati abbiano controlli a diversi step rispettando quindi non solo l’erogazione ma anche tutti i processi burocratici che tale servizio richiede a diversi livelli. La formazione è il primo passo fondamentale per sensibilizzare le aziende sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. La corretta ma soprattutto “la Formazione” deve avvenire rispettando tutti i requisiti di legge e l’ente erogatore deve accertarsi sull’efficacia della stessa. La formazione per i professionisti non deve essere presa come un veicolo di introito ma deve essere un servizio: 1- erogato 2- rispetti tutti i requisiti 3-abbia efficacia 4- abbia un controllo.

Le due realtà: Microcosmo e AIFeCS sono da anni al fianco dei professionisti che credono nella formazione efficace e che rispettano la burocrazia che accompagna la corretta erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I professionisti formatori e istruttori che afferiscono alla struttura e che hanno aderito all'apertura di centri formativi in franchising sono selezionati accuratamente, altamente qualificati accompagnati nel loro percorso formativo e nel percorso burocratico e vengono valutati attentamente da una commissione scientifica nominata ad hoc.



Tutti coloro che operano nel settore di "igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" possono, oggi, avere una propria agenzia formativa che rispetta una strutturalità piramidale ed è affidabile e di grande supporto tecnico e tecnologico. I centri formativi, in base alle Regioni in cui operano, ricevono tutti i riconoscimenti necessari per una corretta erogazione della formazione. Le strutture capofila mettono a disposizione il proprio know-how, i progetti formativi validati e tutto ciò che necessita per la corretta erogazione di corsi di formazione nel rispetto della legge vigente.
   
tel/Fax 055952636 sofia.cupolo@aifecs.it

CORSO GRATUITO FORMATORI ORGANIZZATO CON CNTDP



lunedì 14 dicembre 2015

Le molteplici funzioni del Consulente del lavoro...

Tra i professionisti che operano nel settore della formazione e della consulenza in materia di sicurezza sicuramente vanno menzionati i consulenti del lavoro 



L'attività principale e prevalente dei consulenti del lavoro è quella di elaborazione dei cedolini paga e adempimenti relativi, per conto di un'azienda, ma oltre a questo, il loro ambito professionale comprende molte altre attività.

Tra le attività svolte, infatti, i consulenti del lavoro si occupano di:
  • genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
  • assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
  • assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;
  • consulenza tecnica d’ufficio e di parte;
  • assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell’amministrazione finanziaria;
  • consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;
  • trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • certificazione tributaria;
  • certificazione eticità del rapporto di lavoro;
  • funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro (funzioni introdotte dalla legge 183/2010)
  • funzioni di asseverazione della regolarità normativa dei rapporti di lavoro.

Come si evince, il consulente del lavoro, deve svolgere nei confronti della ditta assistita una assistenza ad ampio raggio. Deve aiutare l'azienda nel lato contrattualistico e convenzionistico per la scelta di aziende che li possano seguire anche nell'aspetto della sicurezza.
L'azienda ha un rapporto di lavoro con i propri dipendenti e ha l'obbligo di mettere in regola sulla formazione e consulenza nei luoghi di lavoro. Obblighi giuridici e sociali importanti con cui il consulente dovrebbe sentirsi tirato in causa e aiutare l'azienda nella sensibilizzazione e nella realizzazione di tale adempimenti.

AIFeCS dà l'opportunità al consulente stesso di poter seguire direttamente le aziende anche in questo percorso.
Il consulente del lavoro, quindi, rientra sicuramente tra i professionisti che operano a pieno titolo nel settore della formazione in materia di sicurezza nel suo ruolo di guida per le aziende nel percorso formativo.


AIFeCS, attenta a tutti coloro che operano nel settore, dà l'opportunità al consulente stesso di poter seguire le aziende anche in questo percorso per poter essere certo che il proprio cliente possa usufruire di una corretta formazione.

Aprendo infatti un centro formativo virtuale può iniziare a sensibilizzare e a tenere sottocontrollo le aziende che si affidano a lui. 
AIFeCS dà un pacchetto completo al consulente si parte dalla suddivisione delle tipologie di attività ove sono descritti i percorsi formativi obbligatori da proporre, per arrivare alla erogazione totale di tali percorsi (mediante formazione e-learning e presenza). A totale carico di AIFeCS l'interlocuzione con discenti (per aspetti tecnici e formativi) e organi di controllo. Inoltre grazie alla collaborazione con Microcosmo (agenzia formativa a livello nazionale) possono far erogare formazione anche gratuita ai propri clienti. 
Una nuova opportunità per i consulenti del lavoro e un maggior rispetto per le aziende da loro assistite.
AIFeCSPoint Centro Formativo Virtuale/Multisala 81/08
-          -utilizzo piattaforma e.learning (corsi su igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per aziende e -professionisti, crediti ECM, Crediti ordini professionali)
-         - utilizzo aula virtuale per corsi su igiene e sicurezza o per i tuoi meeting
-          -start up tecnico: collegamento per formazione utilizzo piattaforma e-learning
-         - assistenza tecnica corsi e.learning e aula virtuale
-        -  tutoraggio corsi e.learning e aula virtuale
-         - servizi back office- help linea telefonica
-        -  formazione per professionisti a costi ridotti
-         - formazione continua annuale (Convegno) Gratuita e valevole agg RSPP, Formatore, Coordinatore
-       -   catalogo corsi suddivisi per tipologia aziendale in formato pdf
-        -  iscrizione al registro formatori (prevista solo la quota valutativa e di iscrizione)
-          -erogare corsi gratuitamente con adesione a fondi interprofessionali
-       -   vendita DPI

Sei un consulente del lavoro? vuoi maggiori informazioni su come aderire ad aifecspoint? 
contatti: sofia.cupolo@aifecs.it tel 055952636 (Dott.ssa Sofia Cupolo)

venerdì 11 dicembre 2015

Formatore: le mille sfumature di questo "lavoro"



Il ruolo del formatore, specialmente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è un lavoro impegnativo e di una importanza estrema.
Il "lavoro" di formatore non è un mezzo che permette ai professionisti di pagare le bollette ma è un’attività che ha una responsabilità estrema... la platea dei discenti sono adulti che lavorano in settori più diversi con rischi che possono mettere in pericolo la propria vita! 
Il formatore grazie alla sua esperienza ma soprattutto grazie al suo talento naturale deve sensibilizzare il discente e deve evitare di mettere a rischio la propria vita e di coloro con cui collaborano.
Tuttavia l’importanza di essere un "formatore" è anche legato al desiderio più profondo di esprimere se stessi, di dare sfogo ad un talento naturale. In questo senso, il lavoro di formatore non si traduce più in semplice mezzo per sostenersi ma diventa, al contrario, l’obiettivo da raggiungere per la piena realizzazione della propria persona. I motivi del mancato “entusiasmo” possono essere diversi. A un tratto, per esempio, si può anche perdere la bussola: d’improvviso un lavoro che è sempre piaciuto inizia a stancare, oppure è sul lato delle relazioni che le cose si complicano, come quando nel rapporto con colleghi e superiori la comunicazione si fa così difficile da demotivare completamente nello svolgimento dei compiti. In ogni caso, qualunque sia il motivo, per il formatore rimane aperta una strada: quella della formazione motivazionale.
L'obiettivo del buon formatore è non solo conoscere la norma ma trovare il modo che permette di sensibilizzare i discenti nel proprio operato... dopo la formazione il compito del "buon" formatore è terminata?? chi valuta l'efficacia ma soprattutto come si valuta??
La formazione e-learning o attraverso aula virtuale può trasmettere efficacemente messaggi ai discenti??
Ecco che il formatore deve essere anche un bravo progettista! La base progettuale rientra nel requisito principale di un buon formatore... formatore non vuol dire alzarsi la mattina, prendere la chiavetta USB, avere una bella presentazione animata, esprimere il proprio talento... formatore significa anche avere la capacità  di riuscire a conoscere chi sono i discenti, quali problematiche hanno o potrebbero avere, che tipologia di erogazione devono o vogliono effettuare, quale metodo di sensibilizzazione va adottata.... ma soprattutto dovrà essere valutata l'efficacia dopo alcuni giorni dalla erogazione!

L'importante per un buon formatore è sapere che devono esserci team al Suo fianco che lo aiutano a svolgere una corretta formazione e una formazione che possa avere efficacia!
 ...Qualcuno può aiutarTi nella progettazione!
...Qualcuno può aiutarti nella diversa modalità di erogazione!

... qualcuno può valutare il tuo operato!
... qualcuno può aggiornarti nei percorsi formativi!

La professione di formatore non è una professione da individuo ma... da team!

sofia.cupolo@aifecs.it; info@aifecs.it

A breve un incontro in aula virtuale per conoscere quali potrebbero essere ottime prospettive per un "buon" formatore.