giovedì 19 maggio 2016

Corso aggiornamento Panificatori- 20 ore Aggiornamento ENTRO 12 AGOSTO

ATTENZIONE ALLE SCADENZE DI AGGIORNAMENTO

  • I panificatori in attività alla data della pubblicazione della legge, ovvero dal 13 Maggio 2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (vale a dire entro il 12 agosto 2011) dovranno svolgere un minimo 20 ore di aggiornamento professionale (su contenuti da definire) entro il 12 agosto 2016.
  • I panificatori in attività alla data della pubblicazione della legge, ovvero dal 13 Maggio 2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (vale a dire 12 agosto 2011) e che rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art. 6 comma 4 L.R. 18/2011 vale a dire negli ultimi cinque anni antecedenti attività di panificazione da minimo tredici mesi a tre anni anche non consecutivi nei tre anni) dovranno svolgere un corso di formazione della durata di 86 ore entro il 20 novembre 2014 (su contenuti definiti dall’allegato B delle schede descrittive). Da questa data scattano successivamente i cinque anni di aggiornamento di 20 ore fino al 20 novembre 2019.
  • I panificatori in attività alla data della pubblicazione della legge, ovvero il 13 Maggio 2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (vale a dire 12 agosto 2011) e che non rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art.6 comma 3 L.R 18/2011) dovranno svolgere un corso di formazione della durata di 300 ore entro il 20 Novembre 2014 (su contenuti definiti dall’allegato A delle schede descrittive). Da questa data scattano successivamente i cinque anni di aggiornamento di 20 ore al 20 novembre 2019.
  • Per i panificatori che hanno iniziato l’attività dopo il 13 Maggio 2011, per le quali era prevista la formazione del responsabile (in mancanza del requisito) entro sei mesi dalla comunicazione al SUAP (ma anche i contenuti dei corsi dovevano essere definiti entro sei mesi dalla pubblicazione della legge), i sei mesi scattano dalla data della pubblicazione dei percorsi (vale a dire il 20 novembre 2013) e pertanto dovranno svolgere la formazione entro il 20 maggio 2014. Da questa data scattano i cinque anni di aggiornamento al 20 maggio 2019.
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comunicazione@aifecs.it

martedì 17 maggio 2016

Microcosmo-Point e AIFeCS-Point aprono i loro negozi DPI.... Maggio: il mese del Primo soccorso


Le aziende vengono seguite per la formazione.

Con l'attivazione e l'erogazione di un corso Primo soccorso si vuol trasmettere i seguenti obiettivi:
attivare in modo corretto il 118 • proteggere la persona coinvolta • controllare l’incidente • evitare o contenere i danni ambientali • realizzare un primo soccorso in attesa dell’arrivo di personale qualificato.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Cosa devono fare? - Collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitaria - Coordinare l’attuazione delle misure previste da tale piano - Predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei Servizi di Emergenza (Ambulanza, Pronto Soccorso pubblico, Vigili del Fuoco, Centro anti-veleni) nei pressi del telefono - Curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei Presidi Sanitari (Pacchetto di Medicazione, Cassetta di Pronto Soccorso o Camera di Medicazione), controllandone la scadenza - Effettuare gli interventi di Primo Soccorso per quanto di loro competenza - Fare arrivare nel più breve tempo possibile un soccorso adeguato con ambulanza e informare il personale sanitario sullo svolgimento delle varie fasi dell’infortunio.

Decreto 15/7/2003 n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE - Gruppo A: - Aziende con rischio elevato (centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive ed attività minerarie, fabbricazione esplosivi, etc.) - Aziende con più di 5 lavoratori con indice infortunistico di inabilità permanente elevato (indice INAIL > 4) - Aziende con più di 5 lavoratori del comparto dell’agricoltura - Gruppo B: Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A - Gruppo C: Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Oggi le agenzie formative MicrocosmoPoint del territorio e i centri virtuali AIFeCSPoint potranno seguire le aziende anche per i presidi sanitari obbligatori per le aziende.

Per informazione rivolgiti al Point più vicino a te.

Per conoscere il Point più vicino contatta la segreteria: comunicazione@aifecs.it