Forse sono le domande più semplici, che spesso diamo per scontate, a crearci maggiori dubbi nel momento in cui andiamo ad affrontarle.
Leggendo il DM 20/12/12 (leggi anche l'articolo Parliamo del nuovo Decreto Impianti DM 20/12/12), che finalmente ha portato un po' più di chiarezza nel settore, ci si imbatte in due definizioni :"Tecnico abilitato" e "Professionista antincendio", non nuove del settore, ma che molti danno per scontate, e che a nostro avviso necessitano di alcuni chiarimenti.
Decreto Impianti - DM 20/12/2012
Il sovracitato decreto stabilisce ad esempio che se per l'impianto vengono seguite norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionale riconosciuti nel settore antincendio, la documentazione tecnica di progetto deve essere firmata da un professionista antincendio, mentre nel caso in cui si adottino norme europee la firma del progetto può essere del tecnico abilitato.
Come capire chi è l'uno e chi l'altro?
Il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1 definisce che:
- Il "Tecnico abilitato" è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l'ingegnere, l'architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
- Il "Professionista antincendio" è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Cioè è quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono di elevarsi un gradino sopra al tecnico abilitato perchè permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.
Le modalità di accesso agli esami sono date dal DM 5 agosto - “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio, come stabilito dall'articolo 16 del D.lgs 139 del 2006 che, al comma 4.
Ma come si acquisiscono tali requisiti?
Sperando di non semplificare troppo, il professionista antincendio è colui che ha superato gli esami previsti dalla legge 818/84 (ora superata dal DLGS 139 del 2006), questa figura professionale ha la possibilità di firmare gli atti specifici sulla sicurezza antincendio in quanto hanno effettuato corsi che prevedono un esame finale.
I tecnici abilitati sono i professionisiti iscritti nei rispettivi albi professionali.
Citando il decreto legilativo:
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
Per la specifica differenza di certificazione che una figura professionale può o non può asseverare è necessario rimandare all'Allegato del Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012