lunedì 29 giugno 2015

L’abilitazione all’uso del trattore agricolo e forestale per gli operatori del settore agricolo

L’abilitazione all’uso del trattore agricolo e forestale per gli operatori del settore agricolo
Dott. Ing. Leonardo Vita – esperto in sicurezza e formazione del settore agricolo
L’Accordo n. 53 del 22 febbraio 2012 è stato pubblicato in data 12 marzo 2012 sul supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 - serie generale, ed è entrato in vigore 12 mesi dopo per tutti gli operatori addetti all’uso di almeno una delle tipologie delle attrezzature di lavoro in esso individuate, ad eccezione degli operatori del settore agricolo. Difatti, il cosiddetto “Decreto del fare” all’art. 45-bis differì il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole al 22 marzo 2015. Successivamente, il Decreto-Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge n. 11 del 28 febbraio 2015, ha concesso un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 sempre per i soli operatori del settore agricolo addetti all’uso di almeno una delle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Accordo usate esclusivamente in tale settore. Tale ultimo termine sembra non dover subire ulteriori proroghe sulla base della risoluzione approvata in data 13 maggio 2015 dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione Agroalimentare) della presente Legislatura che impegna il Governo “a far sì che non si prevedano ulteriori proroghe rispetto all’entrata in vigore dell’obbligo della revisione delle macchine agricole e della formazione degli operatori, considerato che sono già tre le proroghe intervenute circa la revisione e due quelle sull’abilitazione obbligatoria”.
Pertanto, si ritiene utile richiamare di seguito i principali riferimenti temporali individuati nell’Accordo applicabili agli operatori del settore agricolo. In particolare, tutti i lavoratori del settore agricolo che alla data del 31 dicembre 2015 sono:
-già addetti all’uso delle macchine agricole ma non hanno nessuno dei requisiti previsti dall’Accordo, devono conseguire la specifica abilitazione secondo le modalità previste al punto 4.1 dell’Accordo entro il 31 dicembre 2017;
-già addetti all’uso delle macchine agricole ed hanno una formazione pregressa:
.equiparabile a quella prevista dall’Accordo, devono rinnovare l’abilitazione entro 5 anni a decorrere dal 31 dicembre 2015;
.non equiparabile a quella prevista dall’Accordo perché di durata inferiore, ma in ogni caso composta di un modulo teorico e pratico e da una verifica finale, devono integrare la formazione con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo entro il 31 dicembre 2017;
.non equiparabile a quella prevista dall’Accordo perché di durata qualsiasi e non completata da una verifica finale dell’apprendimento, devono integrare la formazione con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo ed effettuare la verifica finale dell’apprendimento entro il 31 dicembre 2017;
.sono in possesso di esperienza documentata pari almeno a 2 anni riguardante l’uso delle macchine agricole, devono effettuare il corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo entro il 12 marzo 2017.
Si evidenzia che la mancata effettuazione del corso di aggiornamento nei termini sopra indicati determina la necessità di conseguire l’abilitazione secondo le modalità previste al punto 4.1 dell’Accordo, perdendo di fatto il riconoscimento della formazione pregressa ovvero dell’esperienza documentata.
Infine, si richiama la circolare n. 34 del 23 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in riferimento allo svolgimento dei moduli pratici previsti dall’Allegato VIII all’Accordo, individua nelle “Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici previsti dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione dei trattori agricoli o forestali” predisposte dall’INAIL un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori.
V Convegno Naz.le AIFeCS/Microcosmo Dr Pirozzi INAIL
IV Convegno Naz.le A.Co. Dr L. Vita


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