mercoledì 30 dicembre 2015

La corretta formazione per macchine e attrezzature

A QUALI ATTREZZATURE SI RIFERISCE L' Accordo del 22 Febbraio 2012?
Le attrezzature soggette all’ abilitazione sono:
- carrelli elevatori semoventi frontali, telescopici e rotativi;
- piattaforme elevabili (PLE) in quota con e senza stabilizzatori;
- gru a torre a braccio orientabile;
- gru per autocarro;
- trattori agricoli o forestali (per questi il termine è differito);
- macchine movimento terra: pale caricatrici frontali (> 45 q), escavatori (> 60 q), terne, escavatori a fune, autoribaltabili a cingoli (> 45 q);
- pompe da calcestruzzo

 I CORSI DA EFFETTUARE
- Gli operatori che erano in possesso di un attestato valido prima dell’entrata in vigore della normativa di riferimento, sono tenuti ad effettuare un corso di aggiornamento di minimo 4 ore entro il 12/03/2015.
- Gli operatori che non hanno mai effettuato corsi devono immediatamente seguire un corso di formazione abilitante alla specifica attrezzatura da utilizzare.
Gli addetti all’ uso di più attrezzature devono seguire i corsi corrispondenti ad ogni singola attrezzatura utilizzata.
CASO SPECIFICO PER LE SOLE MACCHINE AGRICOLE-  LA PROROGA PER LE MACCHINE AGRICOLE Con la conversione in legge del Decreto del Fare – Legge 9 agosto 2013, n. 98 (art. 45 bis) – è stato prorogato il termine di entrata in vigore della suddetta norma esclusivamente per le macchine agricole, ovvero per i veicoli riconducibili all’art. 57 del Codice della Strada, ossia ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se questi ultimi omologati come macchine agricole.
RICONOSCIMENTO DEI CORSI effettuati di cui al 9.1 dell’Accordo 22 febbraio 2012 (riconoscimento della formazione pregressa):
“limitatamente alle sole macchine agricole sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell’Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015 (entro 22 marzo 2017)”.
POSSESSO DELL’ESPERIENZA DOCUMENTATA di cui al punto 9.4 dell’accordo 22 febbraio 2012: “l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017”.
TERMINE DI VALIDITÀ DELLA NORMA TRANSITORIA di cui al punto 12 dell’accordo 22 febbraio 2012:
“i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell’uso delle sole macchine agricole devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data” (ovvero 22 marzo 2017). Nota bene: l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro (che devono essere di proprietà dell’azienda) viene comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
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