martedì 29 settembre 2015

Requisiti dei docenti. Dott.ssa Claudia Melani Coord Centri formativi Microcosmopoint- Formatrice AIFeCS

REQUISITI DEI DOCENTI
A cura di Dott.ssa Claudia Melani Coord. Centri Formativi Microcosmopoint- Formatrice AIFeCS


“In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
Così si legge nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, dove si indica che i corsi di formazione possono essere svolti da docenti con esperienza documentata almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tali criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sono stati individuati dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, esclusivamente per i corsi rivolti a Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP; i criteri previsti dal decreto non riguardano pertanto la qualificazione della figura del docente in relazione a tutti gli altri corsi in materia di sicurezza.
Il formatore deve dimostrare di possedere:
                1) Prerequisito: Diploma di scuola secondaria superiore (non richiesto per i datori di lavoro            che effettuano formazione ai propri lavoratori).
                 2) Almeno uno dei sei criteri previsti nel provvedimento caratterizzati dalla presenza di tre            elementi:
                               - Conoscenza/formazione
                               - Esperienza lavorativa
                               - Capacità didattica
La qualifica di formatore è acquisita in modo permanente (fermi restando gli obblighi di aggiornamento professionale) con riferimento ad una o più delle seguenti aree tematiche per le quali il formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza dimostrata sulla base di idonea documentazione:
                1) Area normativa/giuridica/organizzativa
                2) Area rischi tecnici/igienico-sanitari
                3) Area relazioni/comunicazione

Tali riferimenti variano per quanto riguarda i docenti per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Infatti i lavoratori, prima di essere adibiti alla conduzione di tali attrezzature, devono essere abilitati per la tipologia di attrezzatura e quindi informati, formati e addestrati sulla attrezzatura specifica in uso.
Per quanto riguarda quindi i requisiti dei docenti viene richiesta:
                1) Per i docenti teorici, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della       formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre          2) Per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica, documentata, almeno     triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

AIFeCS ha istituito un comitato scientifico che si riunisce il 15 di ogni mese per valutare i curriculum dei formatori/RSPP/Coordinatori che svolgono la professione autonomamente e/o afferiscono a Centri MicrocosmoPoint/AIFeCSPoint. Il comitato vanta di esperti provenienti da esponenti di organi controllo e ispettivi.

martedì 22 settembre 2015

Le ultime novità sulla gestione del rischio allergeni.

A Cura Dr. Giovanni Laureano- Biologo- Formatore AIFeCS


Dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale europea del reg. Ue 1169/11 ci si è chiesti come si dovessero comportare i vari attori della filiera alimentare di fronte al rischio allergeni. C’è chi riteneva valido il D.lgs. 114/2006 che ha modificato il D.lgs. 109/92 con l’obbiettivo di garantire ai cittadini una corretta informazione in merito alle sostanze allergeniche, introducendo una semplice lista di sostanze allergeniche. Alcuni stati membri, come ad esempio il Regno Unito, Francia, Germania  già prevedevano,  attenendosi strettamente al reg. Ue sopra citato, questa informazione sui menù insieme alla lista degli ingredienti ei prodotti alimentari. In Italia le modalità di informazione fino al mese di febbraio 2015 sono però rimaste intrappolate in una sorta di “limbo legislativo”. Il Ministero della salute ha fatto chiarezza sull’ argomento con la Circolare Ministeriale del 6 febbraio 2015. In questa spiega quali modalità debbano venire seguite per informare i consumatori. Il chiarimento riguarda sia gli alimenti venduti sfusi sia quelli preincartati, somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering. È stata quindi focalizzata l’attenzione sul dovere di indicare la presenza di determinati ingredienti allergenici su ciascuno dei prodotti offerti in vendita o somministrati.
In base a quanto riportato nella circolare è ormai da ritenere definitivamente fuori legge il cartello unico degli ingredienti, perché si tratta di un’indicazione generalizzata e perciò non idonea a esprimere la pericolosità di ciascun alimento per i consumatori vulnerabili a talune sostanze. Le violazioni di tali obblighi possono essere già sanzionate, ai sensi dal d.lgs. 109/92 (articoli 16 e 18). Il dovere di fornire informazioni specifiche sulla presenza di allergeni si estende chiaramente a tutti gli alimenti somministrati in bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, incluso nell’ambito dei catering. II Ministero della salute, nel riprendere il testo regolamentare, contempla l’ipotesi che l’informazione possa essere fornita su richiesta del consumatore. Si tratta di una modalità poco efficace che dovrebbe invece essere esclusa, in nome della privacy su dati sensibili. La circolare è irremovibile nel precisare che, quand’anche le informazioni siano offerte su richiesta, come pure quando siano fornite mediante altri strumenti (codici QR o App), l’operatore deve comunque poter mettere a disposizione del consumatore un registro degli ingredienti e degli allergeni presenti in ciascuno dei prodotti preparati. Il regolamento UE 1169/11 riporta in Allegato II l’elenco tassativo degli ingredienti allergenici che devono essere indicati con il loro nome specifico, e non solo quello della categoria. Bisogna quindi precisare, ad esempio, la presenza di mandorle, noci, nocciole, senza limitarsi a scrivere “frutta secca con guscio“. La stessa regola vale anche per i “cereali contenenti glutine”, che devono essere identificati. Un altro passaggio riguarda le modalità di informazione sulla possibile presenza di allergeni dovuta a contaminazioni involontarie. Questo apparentemente riguarda solo lo industrie alimentari. Stà di fatto che la contaminazione involontaria (crociata) da alimenti allergenici è di difficile controllo da parte dei singoli operatori. Per questo è giunta l’ora per tutti gli operatori di prendere atto dell’incidenza endemica delle allergie alimentari e della celiachia, e di assumere le proprie responsabilità al pari dei loro fornitori. I ristoratori devono perciò sottoporre il personale a idonea formazione su rischi inerenti la sicurezza alimentare, con peculiare attenzione a quelli legati alla contaminazione da allergeni e rivedere il proprio manuale Haccp considerando sia le possibili contaminazioni nelle linee produttive sia la conoscenza della presenza di allergeni nei prodotti preparati o somministrati. Solo al termine di questi provvedimenti si potranno compilare i registri degli ingredienti, in modo da informare correttamente i consumatori. 

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lunedì 14 settembre 2015

Cosa offrono i nostri Point ai propri clienti

1-      Offrono Formazione riconosciuta e avallata da Regioni e/o Enti Bilaterali e/o MISE/MATTM/MIT


2-      Offrono Formazione online con piattaforma e-learning (Microcosmopoint, Aifecspoint o personalizzata)


Piattaforme e-learning AIFeCSPOINT o MICROCOSMOPOINT (Anche personalizzate)

       
3-      Offrono Formazione mediante aula virtuale AIFeCS/Multisala 81/08

Aula virtuale AIFeCS/Multisala 81/08. Il docente raggiunge direttamente il tuo cliente o il tuo centro formativo


4-      Offrono Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con riconoscimento Crediti ECM per settore Sanitario (il corso DL 48 ore di cui 24 online sono riconosciuti 36 Crediti ECM)


5-      Offrono Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta ai Consulenti del Lavoro con riconoscimento di crediti (1 credito/ora) su corsi online e/o aula virtuale

6-      Offrono Formazione Finanziata ai propri clienti

7-      Vendita DPI (dispositivi di protezione)

8-     Tutti i formatori e/o Istruttori possono iscriversi previa valutazione della commissione al Registro Formatori/Istruttori/RSPP/Coordinatori

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